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studio professionale di amministrazioni condominiali

il Condominio
brevi cenni

 

Nei condominii l’organo decisionale è rappresentato dall’assemblea dei Condomini la quale, secondo quanto stabilito dall’articolo 1135 del codice civile, delibera, fra l’altro, la conferma o la revoca dell’amministratore e la sua eventuale retribuzione. L’assemblea provvede: all’approvazione delle spese occorrenti durante l’anno e alla relativa ripartizione tra i condomini; all’approvazione del rendiconto annuale e all’impiego del residuo attivo della gestione; a deliberare circa le opere di manutenzione straordinaria costituendo, se necessario, un fondo speciale.

Quando i Condomini sono più di quattro, l’assemblea nomina un amministratore.

L’amministratore può essere revocato in qualunque tempo dall’assemblea oppure dall’autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino per giusta causa.

L’art.1136 del codice civile fissa i criteri di nomina stabilendo che l’amministratore sia nominato con un numero di voti che rappresenti la maggioranza numerica degli intervenuti in assemblea e almeno la metà millesimale del valore dell’edificio.

Il condominio è regolato, oltre che dalle norme stabilite dalle leggi, anche dalle disposizioni contenute in un proprio regolamento contrattualo e/o di condominio.
Per gli edifici in cui il numero dei Condomini sia superiore a dieci il codice civile prevede l’obbligo di dotarsi un regolamento che detti la disciplina:

  • delle cose comuni;

  • della ripartizione delle spese;

  • dell’amministrazione dei beni e dei servizi comuni;

  • del decoro dell’edificio (art. 1138).

L’articolo 1117 c.c. considera "oggetto di proprietà comune" dei condomini (cioè dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal "titolo"1):

  1. il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili ed, in genere, tutte le parti dell’edificio necessarie all’"uso comune";

  2. i locali per la portineria e per l’alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per gli altri servizi in comune;

  3. le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all’uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti ed, inoltre, le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà "esclusiva" dei singoli condomini.

Il diritto di ciascun condomino sulle "cose comuni" è proporzionale al valore stabilito nella tabella di proprietà, oppure al valore del piano o porzione di piano che gli appartiene a meno che il "titolo" non disponga diversamente.

 

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